(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 31  del
                           28 giugno 2019) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche); 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021); 
  Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni  urgenti
in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
  Vista la legge regionale 8 gennaio  2009,  n.  1  (Testo  unico  in
materia di organizzazione e ordinamento del personale); 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro); 
  Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n.  28  (Agenzia  regionale
toscana per l'impiego  «ARTI».  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro); 
  Considerato quanto segue: 
    1. L'Agenzia regionale toscana per  l'impiego  (ARTI),  ai  sensi
della legge regionale n.  32/2002,  e'  titolare  della  funzione  di
gestione della rete regionale dei centri per l'impiego,  nonche'  dei
servizi erogati e delle misure di politica attiva, ed e' destinata  a
svolgere il ruolo di  organismo  intermedio  per  i  piani  operativi
nazionali:  programma  operativo  complementare   «Sistemi   per   le
politiche attive per l'occupazione»  (POC  SPAO)  2014-2020  e  piano
operativo nazionale (PON) «Inclusione» 2014-2020; 
    2. Ai fini delle procedure per le assunzioni di cui al  punto  1,
nell'attuale  fase  di  potenziamento  dei  servizi  in  materia   di
politiche attive del  lavoro,  la  Regione  si  pone  l'obiettivo  di
valorizzare al massimo e tutelare le professionalita' che, a  diverso
titolo e con molteplici forme contrattuali, operano  all'interno  dei
centri per l'impiego della Toscana, cosi' come indicato  anche  dalla
risoluzione del consiglio regionale 29 maggio 2019, n. 248  collegata
alla comunicazione della giunta  regionale  n.  39  (In  merito  alle
modalita'  di  reclutamento  di  personale  a  tempo  determinato   e
indeterminato di ARTI per il rafforzamento dei servizi regionali  dei
centri per l'impiego); 
    3.  Al  fine  di  consentire  il  rafforzamento  dei  centri  per
l'impiego, in armonia con quanto previsto  dall'art.  1,  comma  258,
della  legge  n.  145/2018,  e  dall'art.  12,   comma   3-bis,   del
decreto-legge n.  4/2019,  convertito  dalla  legge  n.  26/2019,  in
considerazione  del  potenziamento  delle  funzioni  in  materia   di
orientamento al lavoro attribuite ai centri per l'impiego, si dispone
un  piano  triennale  di   reclutamento   di   personale,   a   tempo
indeterminato e determinato, da  parte  dell'ARTI,  da  adibire  alle
individuate funzioni di politiche attive del lavoro,  assunzioni  che
si aggiungono a quelle consentite a legislazione vigente; 
    4. Il reclutamento del personale a tempo indeterminato  da  parte
dell'ARTI ai sensi dell'art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018  e
dall'art. 12, comma 3-bis, del  decreto-legge  n.  4/2019  convertito
dalla legge n. 26/2019, viene finanziato entro i limiti delle risorse
previste  dalla  medesima  disposizione,  e  solo  a  seguito   della
effettiva ripartizione delle suddette risorse tra  tutte  le  regioni
interessate ad opera del decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, individuato  nella  sopracitata  norma  nazionale,
mentre il reclutamento di personale  da  effettuarsi  a  legislazione
vigente trova gia' nel bilancio dell'ARTI specifico finanziamento; 
    5. Il reclutamento del personale a  tempo  determinato  da  parte
dell'ARTI, per il triennio  2019-2021,  trova  la  propria  fonte  di
finanziamento  nelle  risorse  individuate   dal   PON   «Inclusione»
2014-2020 e dal POC SPAO 2014-2020, e sara' effettuato solo a seguito
dell'avvenuto trasferimento delle suddette risorse; 
    6. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio regionale; 
    7. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle  procedure
di  reclutamento  del  personale,  in  un'ottica  di  economicita'  e
celerita' delle medesime, e'  stabilita,  per  l'ARTI,  come  per  la
Regione Toscana, gli enti  dipendenti  e  gli  enti  ed  aziende  del
servizio sanitario regionale, la possibilita' dello scorrimento delle
graduatorie approvate a far data dal 1° gennaio  2019,  in  deroga  a
quanto previsto dall'art. 1, comma 361, della legge n. 145/2018; 
    8. A fronte di particolari contingenze ed esigenze organizzative,
risulta opportuno  garantire  una  maggiore  flessibilita'  temporale
dell'incarico di cui all'art. 16, comma 2, della legge  regionale  n.
1/2009 attribuito in  caso  di  vacanza  dell'incarico  di  direttore
generale o direttore; 
    9. Al fine di consentire la rapida attivazione  degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore il giorno  della  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione Toscana. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Reclutamento di personale per il rafforzamento dei  servizi  e  delle
                misure di politica attiva del lavoro 
 
  1. A decorrere dall'anno  2019,  l'Agenzia  regionale  toscana  per
l'impiego (ARTI) e' autorizzata, in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'art. 1,  comma  258,  della  legge  31  dicembre  2018,  n.  145
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio pluriennale per  il  triennio  2019-2021),  come  modificato
dall'art. 12, comma 3-ter e comma 8,  del  decreto-legge  28  gennaio
2019,  n.  4  (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   reddito   di
cittadinanza e di pensioni),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, con incremento  della  propria  dotazione
organica, senza il previo espletamento delle procedure  di  mobilita'
di cui all'art. 30 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165
(Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche), ad assumere con  contratto  di  lavoro  a
tempo indeterminato personale da destinare ai centri  per  l'impiego,
entro i limiti delle risorse  finanziarie  allo  scopo  previste  dal
sopracitato art. 1, comma 258, della legge n.  145/2018  e  dall'art.
12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4/2019 convertito  dalla  legge
n. 26/2019 e dei relativi decreti di riparto. 
  2. A decorrere dall'anno 2019, l'ARTI,  per  lo  svolgimento  delle
funzioni di orientamento ai processi di inserimento lavorativo di cui
all'art. 1, comma 258, della legge n.  145/2018,  e'  autorizzata  ad
assumere personale a  tempo  determinato  da  adibire  alle  medesime
funzioni, secondo quanto previsto  dal  piano  di  rafforzamento  dei
servizi e delle misure di politica attiva del lavoro approvato  nella
Conferenza unificata il  21  dicembre  2017,  entro  i  limiti  delle
risorse finanziarie assegnate dal  piano  operativo  nazionale  (PON)
«Inclusione»  2014-2020  e  dal  programma  operativo   complementare
«Sistemi per  le  politiche  attive  per  l'occupazione»  (POC  SPAO)
2014-2020. 
  3. Per  l'adeguamento  delle  proprie  esigenze  dotazionali,  come
individuate ai commi 1 e 2, l'ARTI puo' disporre, in deroga a  quanto
previsto  dall'art.  1,  comma  361,  della  legge  n.  145/2018,  lo
scorrimento  delle  graduatorie  per  il  reclutamento  di  personale
approvate a far data dal 1° gennaio 2019.