(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 28 giugno 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis) IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021); Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale); Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l'impiego «ARTI». Modifiche alla legge regionale n. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro); Considerato quanto segue: 1. L'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI), ai sensi della legge regionale n. 32/2002, e' titolare della funzione di gestione della rete regionale dei centri per l'impiego, nonche' dei servizi erogati e delle misure di politica attiva, ed e' destinata a svolgere il ruolo di organismo intermedio per i piani operativi nazionali: programma operativo complementare «Sistemi per le politiche attive per l'occupazione» (POC SPAO) 2014-2020 e piano operativo nazionale (PON) «Inclusione» 2014-2020; 2. Ai fini delle procedure per le assunzioni di cui al punto 1, nell'attuale fase di potenziamento dei servizi in materia di politiche attive del lavoro, la Regione si pone l'obiettivo di valorizzare al massimo e tutelare le professionalita' che, a diverso titolo e con molteplici forme contrattuali, operano all'interno dei centri per l'impiego della Toscana, cosi' come indicato anche dalla risoluzione del consiglio regionale 29 maggio 2019, n. 248 collegata alla comunicazione della giunta regionale n. 39 (In merito alle modalita' di reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato di ARTI per il rafforzamento dei servizi regionali dei centri per l'impiego); 3. Al fine di consentire il rafforzamento dei centri per l'impiego, in armonia con quanto previsto dall'art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018, e dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, in considerazione del potenziamento delle funzioni in materia di orientamento al lavoro attribuite ai centri per l'impiego, si dispone un piano triennale di reclutamento di personale, a tempo indeterminato e determinato, da parte dell'ARTI, da adibire alle individuate funzioni di politiche attive del lavoro, assunzioni che si aggiungono a quelle consentite a legislazione vigente; 4. Il reclutamento del personale a tempo indeterminato da parte dell'ARTI ai sensi dell'art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018 e dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4/2019 convertito dalla legge n. 26/2019, viene finanziato entro i limiti delle risorse previste dalla medesima disposizione, e solo a seguito della effettiva ripartizione delle suddette risorse tra tutte le regioni interessate ad opera del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individuato nella sopracitata norma nazionale, mentre il reclutamento di personale da effettuarsi a legislazione vigente trova gia' nel bilancio dell'ARTI specifico finanziamento; 5. Il reclutamento del personale a tempo determinato da parte dell'ARTI, per il triennio 2019-2021, trova la propria fonte di finanziamento nelle risorse individuate dal PON «Inclusione» 2014-2020 e dal POC SPAO 2014-2020, e sara' effettuato solo a seguito dell'avvenuto trasferimento delle suddette risorse; 6. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; 7. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle procedure di reclutamento del personale, in un'ottica di economicita' e celerita' delle medesime, e' stabilita, per l'ARTI, come per la Regione Toscana, gli enti dipendenti e gli enti ed aziende del servizio sanitario regionale, la possibilita' dello scorrimento delle graduatorie approvate a far data dal 1° gennaio 2019, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 361, della legge n. 145/2018; 8. A fronte di particolari contingenze ed esigenze organizzative, risulta opportuno garantire una maggiore flessibilita' temporale dell'incarico di cui all'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 1/2009 attribuito in caso di vacanza dell'incarico di direttore generale o direttore; 9. Al fine di consentire la rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Approva la presente legge: Art. 1 Reclutamento di personale per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro 1. A decorrere dall'anno 2019, l'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) e' autorizzata, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 258, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato dall'art. 12, comma 3-ter e comma 8, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con incremento della propria dotazione organica, senza il previo espletamento delle procedure di mobilita' di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale da destinare ai centri per l'impiego, entro i limiti delle risorse finanziarie allo scopo previste dal sopracitato art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018 e dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4/2019 convertito dalla legge n. 26/2019 e dei relativi decreti di riparto. 2. A decorrere dall'anno 2019, l'ARTI, per lo svolgimento delle funzioni di orientamento ai processi di inserimento lavorativo di cui all'art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018, e' autorizzata ad assumere personale a tempo determinato da adibire alle medesime funzioni, secondo quanto previsto dal piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro approvato nella Conferenza unificata il 21 dicembre 2017, entro i limiti delle risorse finanziarie assegnate dal piano operativo nazionale (PON) «Inclusione» 2014-2020 e dal programma operativo complementare «Sistemi per le politiche attive per l'occupazione» (POC SPAO) 2014-2020. 3. Per l'adeguamento delle proprie esigenze dotazionali, come individuate ai commi 1 e 2, l'ARTI puo' disporre, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 361, della legge n. 145/2018, lo scorrimento delle graduatorie per il reclutamento di personale approvate a far data dal 1° gennaio 2019.